Statuto dell’Istituto Samantabhadra

Statuto dell’Istituto Samantabhadra

ART.1 – Costituzione – Durata – Sede

  1. 1.1  E’ costituita l’associazione cultuale denominata “ISTITUTO SAMANTABHADRA”.

  2. 1.2  La durata dell’Associazione è illimitata.

  3. 1.3  La sede legale dell’Istituto Samantabhadra è in Roma, Via di Generosa 24. Il

trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
1.4 Si possono aprire sedi secondarie sul territorio della Unione Europea.

ART.2 – Modifica dello statuto
2.1 Ogni successivo mutamento dello statuto è deliberato dall’Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati per delega.

Art.3 – Scopi
3.1 L’Istituto Samantabhadra non ha finalità di lucro e ha per scopo: la pratica e la diffusione del Buddhismo come trasmesso dal Buddha Siddharta Gautama Shakyamuni secondo la Tradizione Mahayana-Vajrayana di Scuola Gelugpa, nello spirito dei Tre Gioielli e delle Quattro Nobili Verità.
3.2 L’Istituto si propone inoltre l’istituzione e la gestione di opere di interesse religioso, sociale e culturale e la realizzazione di qualsiasi altra iniziativa che concorra alla conoscenza del Buddhismo in tutti i suoi aspetti religiosi, culturali, filosofici e di pratica spirituale.

ART.4 – Patrimonio – Anno finanziario – Divieto di distribuzione di utili
4.1 Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dai beni immobili, donazioni, eredità, legati, eventualmente in possesso e che perverranno;
b) da beni mobili, eventualmente in possesso e che perverranno;
c) da depositi bancari, titoli ed altro eventualmente in possesso e che perverranno;
d) dalle offerte degli associati;
e) da oblazioni ed offerte di privati e di enti;
f) da rendite patrimoniali.
4.2 L’anno finanziario dell’Associazione comincia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.
4.3 L’Istituto non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita e utilizza il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art.5 – Fedeli
5.1 I fedeli sono tutti coloro che, senza distinzione di sesso, di razza, lingua, nazionalità, orientamento sessuale ed opinioni politiche, manifestano fiducia nell’insegnamento di Buddha Siddharta Gautama Shakyamuni così come trasmesso dalla

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propria tradizione di appartenenza, nello spirito dei Tre Gioielli (Buddha, Dharma e Sangha) e delle Quattro Nobili Verità.
5.2 I fedeli hanno libero e gratuito accesso ai templi e alle sale di meditazione dell’associazione e possono partecipare alle attività di culto collettive ivi svolte (come ad esempio meditazioni guidate, preghiere collettive, recitazioni di mantra, cerimonie di offerte e prosternazioni, iniziazioni e celebrazioni delle festività religiose), il tutto nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio direttivo. Ad essi possono essere richieste offerte di libero importo ed esclusivamente su base volontaria.

5.3 I praticanti sono tenuti a mantenere in tutti i locali dell’associazione un’attitudine non violenta nel comportamento, nella parola e verso le altrui opinioni.

ART.6 – Associati – Diritti e doveri – Quota associativa
6.1 Possono associarsi all’Istituto tutti i fedeli di maggiore età che nutrano un effettivo e assiduo interesse allo studio e alla comprensione del fatto religioso e alla pratica spirituale, che ne facciano espressa domanda al Consiglio Direttivo, prendendo visione e dichiarando di ben conoscere ed accettare lo Statuto e gli eventuali regolamenti dell’Associazione.
6.2 L’ammissione degli associati è stabilita dal Consiglio Direttivo con delibera da sottoporre a ratifica dell’Assemblea.
6.3 Gli associati hanno diritto:
a) ad essere eletti nel Consiglio Direttivo;
b) a partecipare alle iniziative dell’Istituto;
c) a frequentarne i locali associativi destinati al culto e quelli adibiti a scopi culturali.
6.4 Gli associati tengono, nei locali dell’Istituto e in tutte le iniziative dell’Istituto stesso o da esso comunque promosse, un comportamento volto al rispetto dei Cinque Precetti del Buddhismo.
6.5 Inoltre gli associati sono tenuti:
a) a collaborare al buon andamento dell’Associazione, secondo le necessità dello stesso e le disponibilità e capacità di ciascuno;
b) a sostenere l’opera di divulgazione della Tradizione Mahayana-Vajrayana di Scuola Gelugpa svolta dall’Istituto.
6.6 Per garantire lo svolgimento della vita associativa gli associati sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale stabilita dal Consiglio direttivo volta a coprire le spese organizzative. Tale quota non è frazionabile, né rimborsabile, né trasmissibile inter vivos o mortis causa.

ART.7 –Recesso ed esclusione
7.1 Gli associati possono liberamente recedere dall’Associazione in qualsiasi momento; il recesso ha effetto dalla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell’Associazione e non esime l’associato dal versamento della quota associativa per l’anno in corso al momento del recesso.
7.2 Gli associati possono essere esclusi dall’Associazione qualora:
a) compromettano in qualsiasi modo l’immagine ed il buon nome dell’Istituto;
b) usino la propria qualità di associato o di dirigente per trarne profitto personale;
c) si rendano inadempienti agli obblighi per loro stabiliti nel presente statuto.

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7.3 L’esclusione dell’associato è stabilita dall’Assemblea su proposta motivata del Consiglio direttivo con delibera presa, con votazione segreta, a maggioranza dei presenti o rappresentati per delega.
7.4 Sia la comunicazione di recesso che quella di esclusione deve essere eseguita con lettera raccomandata o equipollente informatico.

ART.8 – Organi dell’Istituto
8.1 Sono organi dell’Istituto:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente;
d) l’Organo di Controllo se nominato.
8.2 Tutte le cariche sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive sostenute per ragioni di ufficio debitamente documentate ed escluse quelle relative all’Organo di controllo.

ART.9 – Assemblea – Convocazione

  1. 9.1  L’Assemblea è la riunione degli associati.

  2. 9.2  L’Assemblea è convocata dal Presidente, ordinariamente almeno una volta l’anno

per l’approvazione del bilancio consuntivo e per gli indirizzi di programmazione delle attività, nonché quando ne ravvisi la necessità o quando gli sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei Consiglieri o un decimo degli associati.
9.3 La convocazione dell’Assemblea è effettuata mediante avviso scritto contenente l’ordine del giorno, luogo, data e ora della prima e seconda convocazione, da comunicarsi almeno quindici giorni prima della riunione, a tutti gli associati all’indirizzo da loro comunicato e mediante affissione di analogo avviso presso la sede dell’Istituto.
9.4 Alle riunioni dell’Assemblea può partecipare, con diritto d’intervento e senza diritto di voto, l’Organo di Controllo, se nominato, al quale deve essere comunicata la convocazione della riunione.

ART.10 – Partecipazione all’Assemblea per via telematica
10.1 E’ ammessa la possibilità d’intervenire in Assemblea a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità.
10.2 In particolare è necessario che:
a) chi presiede e chi verbalizza la riunione siano fisicamente presenti nello stesso luogo; b) sia consentito al presidente della riunione di verificare la regolarità della costituzione, accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
d) sia possibile visionare, ricevere e trasmettere documenti;
e) vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il verbalizzante della riunione.

ART. 11 – Competenze dell’Assemblea 11.1 Compete all’Assemblea:

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a) esaminare il bilancio consuntivo annuale ad essa sottoposto dal Consiglio direttivo e assumere le deliberazioni conseguenti;
b) fornire al Consiglio direttivo gli indirizzi di programmazione delle attività dell’Associazione, anche di carattere strategico in relazione agli scopi associativi;

c) eleggere il Consiglio direttivo previa determinazione del numero dei suoi componenti; d) revocare il mandato al Consiglio direttivo o ad alcuno dei suoi componenti;
e) qualora previsto per legge, scegliere l’Organo di Controllo, preventivamente determinandone la sua composizione, e revocarne l’incarico;

f) ratificare l’ammissione di nuovi associati deliberata dal Consiglio direttivo;
g) deliberare circa l’esclusione di associati proposta dal Consiglio direttivo, con le modalità di cui all’articolo 6.3;
h) esaminare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio direttivo e assumere le deliberazioni conseguenti con le modalità di cui all’articolo 2.1;
i) deliberare circa l’estinzione dell’associazione, la messa in liquidazione e la devoluzione del patrimonio residuo, con le modalità di cui all’articolo 20.1.
11.2 L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione, nonché la devoluzione del patrimonio residuo; è ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 – Funzionamento dell’Assemblea.
12.1 L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in caso di suo impedimento, da chi ne fa le veci. Nella gestione della riunione il Presidente è coadiuvato da un segretario-verbalizzante da lui scelto nel novero degli associati.
12.2 Ogni associato può essere portatore in Assemblea di un numero massimo di 5 deleghe conferite da altri associati; I componenti degli organi associativi non possono rappresentare per delega alcun associato.
12.3 I componenti del Consiglio direttivo, compreso il Presidente, non possono votare in relazione alle deliberazioni sui bilanci, sulle loro responsabilità nell’amministrazione dell’Associazione e sulla loro esclusione dall’Associazione stesso.
12.4 Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
12.5 Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono prese con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati per delega. Resta salvo quanto stabilito per l’estinzione e la messa in liquidazione dell’Associazione, nonché la devoluzione del patrimonio dall’articolo 20.1. 12.6 Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario-verbalizzante, nonché da notaio quando richiesto dalla legge. I verbali sono riportati in apposito libro associativo.

ART.13 – Consiglio Direttivo – Poteri e compiti
13.1 L’Istituto è amministrato da un Consiglio Direttivo composto di tre, cinque o sette componenti, compreso il Presidente, eletti dall’Assemblea tra gli associati, i quali durano in carica due anni e sono rieleggibili.
13.2 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Istituto. Le deliberazioni relative alla straordinaria amministrazione devono essere sottoposte alla ratifica dell’Assemblea nella prima adunanza utile.

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13.3 Il Consiglio direttivo può, tra l’altro, acquistare beni immobili, accettare donazioni ed eredità, conseguire legati, alienare beni a trattativa privata, a licitazione privata, a pubblici incanti, permutare beni, affrancare censi e canoni, accendere mutui, atterrare piante di alto fusto, riscuotere ed impiegare capitali, locare immobili oltre i nove anni, fare fronte alle liti, sia attive che passive, attinenti alla consistenza patrimoniale dell’Associazione religioso.

13.4 E’ compito del Consiglio Direttivo:
a) mantenere ed aggiornare i libri associativi non rimessi, a norma del presente statuto, alla cura di altro organismo;
b) predisporre il programma delle attività dell’Associazione sulla base delle indicazioni dell’Assemblea;
c) redigere il bilancio consuntivo annuale, comprensivo di nota integrativa e relazione di gestione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
d) deliberare sull’ammissione ed esclusione degli associati da sottoporre a ratifica da parte dell’Assemblea;
e) nominare il Direttore spirituale, secondo quanto indicato nell’art. 19;
13.5 Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni o dei propri compiti ad uno o più dei suoi componenti, in tale ultimo caso riuniti in comitato esecutivo.

Art. 14 – Convocazione del Consiglio direttivo
14.1 Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al programma delle attività e al bilancio consuntivo. 14.2 La convocazione della riunione del Consiglio direttivo è effettuata dal Presidente, in caso di assenza o impedimento di questi, da chi ne fa le veci e, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, dal consigliere più anziano di età, mediante avviso scritto contenente l’ordine del giorno, luogo, data e ora della riunione, da comunicarsi, almeno cinque giorni prima della riunione, a tutti i componenti all’indirizzo da loro indicato e mediante affissione di analogo avviso presso la sede dell’Istituto.
14.3 Alle riunioni del Consiglio direttivo:
a) può partecipare, con diritto d’intervento, ma senza diritto di voto, l’Organo di Controllo se nominato, al quale deve essere comunicata la convocazione della riunione; b) possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, soggetti terzi in funzione delle loro competenze in relazione agli argomenti da trattare.

Art. 15 – Partecipazione al Consiglio direttivo per via telematica
15.1 E’ ammessa la possibilità per i partecipanti alle riunioni del Consiglio direttivo d’intervenire a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità. 15.2 In particolare è necessario che:
a) chi presiede e chi verbalizza la riunione siano fisicamente presenti nello stesso luogo; b) sia consentito al presidente della riunione di verificare la regolarità della costituzione, accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;

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d) sia possibile visionare, ricevere e trasmettere documenti;
e) vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il verbalizzante della riunione.

Art. 16 – Funzionamento del Consiglio direttivo
16.1 Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci, ovvero anche in assenza o impedimento di quest’ultimo, dal consigliere più anziano di età.
16.2 Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti; le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. Non è ammessa la partecipazione per delega alle riunioni del Consiglio. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel libro delle riunioni del Consiglio direttivo, a cura del verbalizzante della riunione.
16.3 Nella sua prima riunione il Consiglio direttivo neo-eletto sceglie tra i suoi componenti il Presidente, che deve avere cittadinanza italiana e chi ne fa le veci.
16.4 Le riunioni dell’eventuale comitato esecutivo devono essere verbalizzate in apposito libro tenuto a cura del comitato stesso.
16.5 I consiglieri devono permanere nella loro qualifica di associati per tutto il periodo di mandato; qualora perdessero per qualsiasi ragione tale qualifica, sarebbero considerati dimissionari dall’incarico di consigliere.
16.6 Le eventuali cooptazioni in sostituzioni di componenti del Consiglio direttivo cessati dal loro incarico nel corso del mandato, per qualsiasi ragione, devono essere sottoposte a convalida alla prima Assemblea convocata successivamente alla cooptazione. I nuovi consiglieri scadono con gli altri componenti del Consiglio in carica.

ART.17 – Presidente
17.1 Il Presidente, cittadino italiano, è il legale rappresentante dell’Istituto e compie tutti gli atti che impegnano l’Istituto verso qualsiasi istituzione pubblica o privata e verso i privati cittadini.
17.2 Il Presidente cura che l’attività del Consiglio direttivo e dell’Assemblea siano indirizzate:
a) alla conservazione del patrimonio dell’Associazione;
b) a divulgare la conoscenza e promuovere l’incremento della cultura religiosa buddhista, c) a soddisfare i bisogni religiosi, culturali e sociali degli associati,
d) alla prudente amministrazione dell’Istituto,
e) a tutelare gli interessi generali e locali dell’Istituto,
f) al raggiungimento degli scopi associativi in generale.
17.3 Inoltre il Presidente:
a) convoca e presiede il Consiglio direttivo e l’Assemblea;
b) cura l’esecuzione delle deliberazioni adottate dall’Assemblea e dal Consiglio direttivo; c) cura i contatti di carattere religioso e culturale con altre istituzioni buddhiste nell’Unione Europea e all’estero;
d) rilascia le certificazioni di soggiorno temporaneo presso la sede dell’Istituto per i religiosi stranieri.
17.4 In caso di urgenza, il Presidente assume le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio direttivo, salvo a riferire, per ratifica, alla sua prima adunanza.

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17.5 In caso di impedimento o di assenza, è sostituito da chi ne fa le veci al quale può delegare, permanentemente, alcune e, solo temporaneamente, tutte le proprie funzioni.

Art. 18 – Organo di controllo (opzionale)
18.1 Qualora la sua istituzione sia obbligatoria per legge, l’Organo di controllo è monocratico o collegiale secondo la deliberazione dell’Assemblea e da questa nominato, scegliendolo tra i professionisti iscritti nel registro dei Revisori legali.
18.2 Se istituito, l’Organo di controllo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rinominabili.
18.3 L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, controlla trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, esamina in via preliminare i bilanci consuntivi, redigendo una relazione di accompagnamento agli stessi.
18.4 L’Organo di controllo ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea.
18.5 L’attività dell’Organo di controllo deve risultare da verbali riportati nell’apposito libro verbale, tenuto a cura dell’Organo di controllo stesso, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci consuntivi.

ART.19 – Direzione spirituale
19.1 La guida spirituale dell’Istituto Samanthabadra è affidata a un componente della Tradizione Mahayana-Vajrayana di Scuola Gelugpa; l’attuale Direttore spirituale è il Venerabile Geshe Dorjee Wangchuk del Monastero di Gaden Jangtsen (India).
19.2 Il successore del Direttore spirituale è nominato dal Consiglio direttivo su indicazione del Monastero di Gaden Jangtsen (India) o, in mancanza, su indicazione del Monastero di Sera (India) o di quello di Drepung (India).
19.3 Al Direttore spirituale compete l’adozione dell’indirizzo religioso e spirituale dell’Istituto. Egli fornisce la sua assistenza spirituale, indica e dirige gli insegnamenti, le cerimonie e le meditazioni organizzate dall’Istituto.

ART.20 – Estinzione
20.1 L’estinzione dell’Associazione, la sua messa in liquidazione e la devoluzione del patrimonio è deliberata dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
20.2 Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altro ente avente finalità analoghe a quelle dell’Istituto per opere di carattere religioso e cultuale volte innanzitutto a preservare e tramandare la dottrina buddista della Tradizione Mahayana-Vajrayana di Scuola Gelugpa.

ART.21 Conciliazione delle controversie – Rinvio
21.1 Controversie tra associati, tra organi dell’Istituto e tra associati e organi danno adito a tentativo di conciliazione secondo le regole dell’ordinamento giuridico.
21.2 Per quanto non è stabilito dal presente Statuto, si richiamano le disposizioni previste dal vigente codice civile.